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Formazione dei neoassunti: chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui 30 giorni

Nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026

Con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti in merito agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La normativa prevede, per queste attività, una specifica deroga che consente di completare la formazione dei lavoratori entro 30 giorni dall’assunzione.

L’INL ha tuttavia precisato che tale possibilità non autorizza a rinviare l’avvio della formazione.

Cosa devono fare le aziende?

1. Attivare la formazione al momento dell’assunzione
Il Datore di Lavoro deve avviare tempestivamente il percorso formativo, già in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

2. Completare la formazione entro 30 giorni
La formazione generale e specifica e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione.
Il lavoratore può iniziare a svolgere la propria attività anche prima di aver completato l’intero percorso formativo, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.

3. Conservare la documentazione che dimostra l’attivazione dei corsi
In caso di controllo ispettivo, prima del completamento della formazione, l’azienda deve poter dimostrare di aver avviato tempestivamente le attività necessarie.
A titolo esemplificativo, costituiscono evidenze documentali:
Richiesta di iscrizione ai corsi inviata all’ente formatore, tramite PEC o altre modalità che garantiscano la data certa.
Conferma della prenotazione dei corsi.
Comunicazioni documentate con il soggetto formatore per l’organizzazione delle attività.
La semplice intenzione di organizzare successivamente la formazione non è sufficiente.

4. Prestare attenzione ai contratti stagionali e di breve durata
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 30 giorni, la formazione deve essere completata secondo tempistiche coerenti con la durata effettiva del contratto.

5. Informare i lavoratori prima dell’impiego
Rimane sempre obbligatorio fornire ai lavoratori, prima dell’inizio dell’attività, le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione previste dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa succede in caso di controllo?

Qualora, durante un’ispezione effettuata nei primi 30 giorni dall’assunzione, il Datore di Lavoro non sia in grado di dimostrare né il completamento della formazione né l’avvio del relativo percorso, l’INL potrà contestare la violazione degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Riferimenti normativi: art. 36 e art. 37 del D.Lgs. 81/2008; art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; Nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026.

Scarica Circolare INL (pdf)

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