Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore le modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III, Articolo 254 del D.Lgs. 81/2008) che recepiscono le più recenti indicazioni europee in materia di esposizione all’amianto.
Il nuovo quadro normativo rafforza in modo significativo le misure di prevenzione, abbassa il valore limite di esposizione, introduce obblighi più stringenti di individuazione preventiva e ridefinisce le priorità di intervento sui materiali contenenti amianto (MCA).
Per le imprese si tratta di un cambiamento sostanziale che richiede un aggiornamento tecnico, organizzativo e documentale.
Le modifiche incidono direttamente sulla gestione del rischio amianto lungo tutte le fasi di lavoro.
Riduzione del valore limite di esposizione
Il valore limite di esposizione professionale viene ridotto (di ben 10 volte) a 0,01 f/cm³, imponendo:
- maggiore accuratezza nei monitoraggi ambientali;
- utilizzo di metodologie e attrezzature idonee a limitare la dispersione di fibre;
- verifica costante dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate.
Individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto
Prima di qualsiasi intervento, è obbligatoria la ricerca e identificazione preventiva dei MCA presenti in edifici, impianti e strutture, anche attraverso indagini tecniche mirate.
La fase di pianificazione assume quindi un ruolo centrale nella prevenzione del rischio.
Interruzione immediata delle attività
In caso di superamento del valore limite:
- le attività devono essere sospese immediatamente;
- la ripresa dei lavori è subordinata all’adozione di misure correttive efficaci.
Formazione e notifiche rafforzate
La normativa richiede:
- contenuti formativi più specifici e aggiornati per lavoratori, preposti e dirigenti;
- notifiche più dettagliate alle autorità competenti, con informazioni puntuali sulle attività e sui livelli di esposizione.
Priorità alla rimozione dei MCA
Viene ribadito il principio della priorità alla rimozione dei materiali contenenti amianto.
Le soluzioni di incapsulamento o confinamento restano possibili solo se tecnicamente giustificate e adeguatamente documentate.
Impatto per le imprese
- aggiornamento DVR e procedure operative;
- revisione dei sistemi di monitoraggio ambientale;
- adeguamento organizzativo e formativo.
Sanzioni
Per il datore di lavoro e il dirigente la violazione dell’art. 248, co. 1 prevede: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Per il preposto la violazione dell’art. 248, co. 1 prevede: arresto sino a due mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro.
Si tratta di un’evoluzione normativa che impone alle imprese di anticipare l’adeguamento, evitando approcci meramente formali.

