Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
L’RLS: è un ruolo sempre obbligatorio?
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede l’obbligatorietà della figura del RLS in tutte le aziende e stabilisce che il sia eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive e che, in ogni caso, qualora tale elezione non avvenga, le prerogative della figura prevista dalla disposizione in esame siano esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo.
Ogni azienda deve nominare o designare un rappresentante, eletto dai lavoratori, ma la legge prevede varie tipologie di RLS:
- RLS Aziendale: nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve essere eletto o designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda; Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15, i lavoratori possono scegliere di nominare un RLS interno oppure fare riferimento ad un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST).
- RLS Territoriale o RLST: questa figura rappresenta i lavoratori in tutte le Aziende o unità produttive del territorio, o del comparto di competenza, nelle quali non sia eletto o designato il RLS, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
- RLS di Sito Produttivo o RLSSP: si tratta di una figura che opera in specifici contesti produttivi, caratterizzati dalla compresenza di più Aziende o cantieri, e realizza il coordinamento tra RLS del medesimo sito.
Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Compiti e Funzioni in sintesi
L’RLS ha la funzione di rappresentare i lavoratori in tutte le questioni relative alla sicurezza e salute e prevenzione sul lavoro, garantendo che le preoccupazioni dei lavoratori siano ascoltate e affrontate in modo efficace.
Compiti e Funzioni del RLS:
- Accesso ai Luoghi di Lavoro: il RLS ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza.
- Consultazione: deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate dall’azienda.
- Informazione e Formazione: ha il diritto di ricevere informazioni e documentazione aziendale rilevante per la sicurezza e di essere formato adeguatamente.
- Segnalazione dei Rischi: può segnalare eventuali rischi o pericoli riscontrati sul luogo di lavoro.
- Partecipazione: partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza e collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.
A proposito di consultazione del RLS
La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del datore di lavoro (o del dirigente) rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico in capo a quest’ultimo. Un obbligo al quale corrisponde, dall’altra parte, il diritto soggettivo dell’RLS stesso ad essere consultato in tutti i casi previsti dalla legge.
L’art.18 c.1 lett.s) D.Lgs.81/08 prevede infatti che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50“.
Va da sé, poi, che la mancata consultazione dell’RLS in ciascuno di quei casi è penalmente sanzionata.
Oltre all’obbligo di consultazione dell’RLS “preventivamente e tempestivamente in ordine
– alla valutazione dei rischi,
– alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva” (di cui alla lettera b) del c.1 dell’art.50 D.Lgs.81/08)
l’RLS deve essere consultato obbligatoriamente (in base all’art.50 c.1 lett.c) e d) D.Lgs.81/08) anche:
– sulla designazione dell’RSPP;
– sulla designazione degli eventuali ASPP;
– sulla designazione degli addetti antincendio;
– sulla designazione degli addetti al primo soccorso;
– sulla designazione del Medico Competente;
– sull’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro verso l’RLS e viceversa
Da un lato l’RLS deve garantire che il datore di lavoro rispetti gli obblighi inerenti alla sicurezza, dall’altra il datore di lavoro deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento del RLS anche mediante corsi specifici.
La formazione prevista per il RLS
La formazione prevista per il RLS è obbligatoria e ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Corso RLS aggiornamento: ogni quanto?
È inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico
- della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e
- di almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
- Non è indicato di quante ore e con che frequenza sia il corso di aggiornamento nelle aziende che occupano fino a 14 lavoratori, in questo caso si consiglia di determinarlo all’interno del DVR (esempio 4 ore ogni 2 anni).
Attestato RLS
Al termine del percorso formativo l’ente di formazione che ha erogato il corso di formazione specifico rilascia un attestato valido ai sensi del D.lgs. 81/08 (art. 37).