Locali di lavoro interrati e seminterrati: cosa cambia da luglio 2025 - Siria Srl

Dal 2025 è possibile utilizzare locali chiusi sotterranei o seminterrati come luoghi di lavoro, ma solo nel rispetto di precise condizioni tecniche e procedurali.

L’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, che vietava in modo assoluto l’utilizzo lavorativo di questi ambienti, è stato modificato dalla Legge 203/2024. La nuova norma consente deroghe in presenza di adeguati requisiti di salubrità e sicurezza e introduce una specifica procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia, come si applica la deroga e quali adempimenti sono richiesti al datore di lavoro.

Cosa prevede oggi l’art. 65 del D.Lgs. 81/2008?

  1. Divieto di principio: è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
  2. Deroga ammessa solo se:
    – le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi;
    – sono rispettati i requisiti minimi dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (es. altezza, aerazione, illuminazione, microclima);
    – si effettua una comunicazione formale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione tecnica a supporto.

Decorrenza utilizzo: i locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richiesta di integrazioni da parte dell’INL.

Procedura per la deroga: cosa deve fare il datore di lavoro
Per utilizzare legalmente un locale interrato o seminterrato, il datore di lavoro deve:

  1. Verificare i requisiti tecnici (aerazione, illuminazione, microclima, assenza di agenti nocivi);
  2. Preparare la documentazione tecnica, secondo quanto sarà definito da una specifica circolare INL;
  3. Inviare la comunicazione via PEC all’Ispettorato territoriale competente;
  4. Attendere 30 giorni (o ulteriori 30 se l’INL richiede integrazioni) prima di utilizzare il locale, salvo espresso diniego.

Come si definisce un locale interrato o seminterrato
La normativa e i regolamenti edilizi forniscono criteri tecnici chiari:

  1. Locale seminterrato: quando parte del perimetro è al di sotto della quota del terreno, ma il soffitto rimane sopra il livello del terreno.
  2. Locale interrato: quando il soffitto è completamente sotto il livello del terreno.

In ambito salute e sicurezza, il luogo di lavoro sotterraneo è definito come:
“Ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, a prescindere dal contatto diretto col terreno”.
(art. 7, D.Lgs. 101/2020 integrato dal D.Lgs. 203/2022)

Controlli e indicazioni operative aggiornate (luglio 2025)

  • Nota INL 5945/2025: fornisce indicazioni sui controlli da parte degli ispettori.
  • Interpello CNI 5/2015: conferma che, se rispettate tutte le condizioni previste dalla norma, è possibile permanere per l’intera giornata lavorativa nei locali oggetto di deroga.
  • Aggiornamenti in corso: la documentazione da allegare alla PEC sarà definita con apposita circolare INL (in attesa di pubblicazione).

Schema riepilogativo
Norma di riferimento
Art. 65 D.Lgs. 81/2008 (modificato da Legge 203/2024)
Divieto generale
Utilizzo di locali chiusi interrati o seminterrati come luogo di lavoro
Deroga possibile se
– Nessuna emissione nociva
– Requisiti Allegato IV
– Condizioni salubri
Documentazione
Da definire con circolare INL
Comunicazione
A INL tramite PEC con allegati tecnici
Utilizzo del locale
Dopo 30 gg dalla PEC, salvo richieste INL o diniego
Definizioni
Locale seminterrato = soffitto sopra il suolo
Locale interrato = soffitto sotto suolo
Interpello 5/2015
Ammessa permanenza intera giornata se rispettate le condizioni

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