Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando diverse modifiche di cui alcune particolarmente significative.
In questa news evidenziamo il caso di aziende con lavoratori che operano all’estero.
A corollario, il D.Lgs. n.151/2015, prevede anche alcune importanti innovazioni in materia di lavoro all’estero volte a garantire un livello più elevato di tutela delle condizioni di lavoro; l’art. 18, c.1, lett. b, infatti, prevede l’obbligo di specificare nel contratto con i lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero anche le misure di sicurezza; non è più sufficiente, quindi, solo il generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come previsto originariamente dall’art. 2 del D.L.31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, riscritto ora dal D.Lgs. n.151/2015.
Si osservi, infine, che la stessa norma ha abolito l’autorizzazione al lavoro estero e in merito il Ministero del Lavoro e P.S. – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, con nota del 30 settembre 2015, 20578, ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
Riportiamo qui di seguito l’articolo 18 del D.lgs 151/2015.
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l’articolo 2-bis è abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 è abrogato.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esiti a contattarci: clicca qui