Approvato all’unanimità il testo di legge che estende – dal prossimo 15 ottobre – l’obbligo di presentare il certificato verde ai lavoratori, anche esterni, per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Nel settore pubblico è prevista la sospensione, senza stipendio, al quinto giorno senza Green pass.
In quello privato la sospensione arriverà dopo un giorno di irregolarità. Si rientra a lavoro presentando un certificato valido
Bisognerà quindi essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dal Covid, per entrare in uffici pubblici e nei luoghi di lavoro privati.
Green Pass valido subito, non dopo 15 giorni dalla prima dose
Si riducono i tempi per avere il certificato. Non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».
Tamponi molecolari validi 72 ore
La validità dei tamponi rimane di 48 ore per i rapidi, sale invece a 72 ore per quelli molecolari.
Volontariato
Il certificato verde diventa obbligatorio anche per chi svolge attività di volontariato.
Vediamo nel dettaglio la bozza dell’articolo che riguarda i luoghi di lavoro privati (aziende).
ART. 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato”
- Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:
“Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività
è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,
comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e
dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76. - La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche
sulla base di contratti esterni. - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. - I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro. - I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative
per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo
9, comma 10. - I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. - La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è
efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici
dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di
lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il
predetto termine del 31 dicembre 2021. - L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. - In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure
organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si
applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del
citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. - Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti
relativi alla violazione.”