L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su un’importante scadenza relativamente all’obbligo dell’AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP DL, DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI che dovranno entro tale data procedere ad un corso di aggiornamento, in particolare:
- Aggiornamento della durata di 6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti con formazione già effettuata alla data del 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007 (anch’essa documentata e fatta nel rispetto nelle norme vigenti precedentemente all’Accordo);
- Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (durata in relazione al settore di rischio attività cui appartiene l’azienda) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP DL) che abbiano effettuato una formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata successivamente al 01/01/1997 e prima di gennaio 2012 (ante accordo Stato-Regioni): devono effettuare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017.
Al fine di poter garantire a tutte le Aziende Clienti interessate da questa scadenza l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento entro la data prescritta:
1) sono state programmate sessioni formative interaziendali entro la fine del 2016 che si svolgeranno presso la sede SIRIA srl.
2) è possibile effettuare i corsi in modalità e-learning.
APPROFONDIMENTI:
E’ utile ricordare che i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dei Rischi, come indicato nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:
- Aziende artigiane e industriali (1) – fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
- Altre aziende – fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.