Sicurezza Qualità e Ambiente
Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
Quesito
Si discute sull’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria nel caso che siano chiamati a prestare la loro opera nell’ambito dell’azienda del committente. Nell’Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008 fra i requisiti che il lavoratore autonomo deve esibire al committente era riportato un “attestato inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” successivamente però con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009 è stato invece indicato “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”. Che vuole significare tale precisazione e cosa è cambiato rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originale?
Risposta
E ci risiamo con la locuzione “espressamente prevista” riferita all’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi che prestano la loro opera in regime di appalto presso l’azienda del committente. Sull’argomento lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi in altra occasione dopo aver osservato che con il decreto correttivo è stata aggiunta nella lettera d) del comma 2 dell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 l’espressione “ove espressamente prevista”, con riferimento alla sorveglianza sanitaria richiesta come requisito al lavoratore autonomo, e dopo avere svolte alcune considerazioni ha espresso il proprio parere secondo il quale con quella aggiunta il legislatore ha voluto confermare e rafforzare l’indicazione già fornita nella versione originale del decreto legislativo e cioè la sussistenza dell’obbligo da parte dei lavoratori autonomi, nel caso che si rechino a svolgere la propria prestazione d’opera nell’ambito dell’azienda del committente, di sottoporsi a sorveglianza sanitaria se la stessa prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 in considerazione della natura dei lavori che gli stessi vanno a svolgere e dei rischi ad essi legati.
In realtà si deve far notare che l’interpretazione che viene data a tale punto dell’Allegato XVII è abbastanza discussa e non manca quindi chi la pensa diversamente sostenendo, a supporto del proprio pensiero, che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 21 ha concesso ai lavoratori autonomi la facoltà di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e che in nessuna altra parte del testo di tale decreto viene espressamente imposto al lavoratore autonomo l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria medesima ma se è vera come è vera questa affermazione non si comprende perché il legislatore con il termine espressamente avrebbe voluto far riferimento ad una ipotesi che sapeva benissimo che non è stata avanzata in nessuna altra parte del testo del decreto.
Comunque, in risposta al quesito formulato, si ribadisce il parere già in precedenza espresso e cioè che, se è vero che ai sensi dell’art. 21 ai lavoratori autonomi allorquando questi prestano la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro luogo di lavoro è stata concessa la facoltà e non imposto l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, è vero anche che, quando in regime di appalto vengono a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda o di un’altra organizzazione di lavoro, gli stessi sono tenuti a documentare al committente il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII (che si riferisce comunque si rammenta ai cantieri temporanei o mobili) avendo il datore di lavoro ospitante l’obbligo di verificare la idoneità tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi. Ed è proprio nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto al lavoratore autonomo di attestare, per svolgere la propria attività, di avere l’idoneità sanitaria in riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali tale adempimento viene richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo.
In tal senso si è anche espresso del resto il dott. Raffaele Guariniello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino rispondendo a dei quesiti postigli da alcuni funzionari e da alcune unità ispettive delle ASL di Torino in alcuni incontri tenutisi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino. Secondo l’autorevole magistrato, infatti, così come è possibile leggere nel verbale della riunione tenutasi il 18/12/2009 “le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli ‘attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo’ non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo, dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori”.
Nella stessa riunione il dott. Raffaele Guariniello ha fatto, altresì, osservare “come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti in particolare nei casi di infortunio sul lavoro”.
Fonte: G. Porreca (www.porreca.it)
