Il Medico Competente

I compiti del medico competente, (definizione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008), sono contenuti nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo il quale li introduce come obblighi anche penalmente sanzionati e a seguito di una attenta lettura di tale articolo si osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura professionale in quanto se ne possono individuare altri che con la sorveglianza sanitaria stessa non hanno nulla a che fare. Più precisamente l'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 fissa sostanzialmente e chiaramente i settori di operatività del medico competente in azienda e li individua in

- una fase preliminare collaborativa e di consulenza medica ed

- una fase successiva ed eventuale di sorveglianza sanitaria, attività tutte da svolgersi, secondo quanto indicato dall'art. 39 comma 4 dello stesso decreto legislativo, nella piena autonomia.

Il primo obbligo/compito che l'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 assegna al medico competente è, infatti, quello della collaborazione con il datore di lavoro, già prevista in verità dall'art. 17 del D. Lgs. n. 626/1994, ed è indicato nella lettera a) del medesimo articolo in base al quale il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di ‘promozione della salute’, secondo i principi della responsabilità sociale”.
Con la lettera b) dello stesso art. 25 vengono poi affidate al medico competente le incombenze relative alla programmazione ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, se necessaria, e quindi con le lettere dalla c) alla i) tutte le altre incombenze collegate alla stessa sorveglianza sanitaria (istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, invio delle cartelle sanitarie alla ISPESL nei casi previsti dal decreto, informazione ai lavoratori sulla sorveglianza sanitaria, comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, al RSPP, al RLS ed ai lavoratori ai fini della attuazione delle misure di prevenzione, ecc.) oltre al compito indicato nella lettera l) di visitare gli ambienti di lavoro una volta all’anno, o a cadenza diversa che lo stesso medico competente stabilisce in base alla valutazione dei rischi, ed al compito riportato nella lettera m) di partecipare alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori i cui risultati devono essere a lui forniti con tempestività ai fini sia della valutazione dei rischi a farsi che della eventuale sorveglianza sanitaria.

L’articolo 18 del Testo Unico inerente gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una prima e non approfondita lettura, che la presenza del medico competente fosse necessaria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” e quindi di conseguenza l’osservanza anche di tutti gli obblighi appena indicati e riportati nell’art. 25 compreso quello relativo alla sorveglianza sanitaria.

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