Accertamenti sanitari di assenza tossicodipendenza

Le procedure per effettuare gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità' e la salute di terzi, sono illustrate nel provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato nella seduta del 18 Settembre 2008, che riprende quanto previsto dall' intesa del 30 ottobre 2007.
Le mansioni a rischio, indicate nell'allegato I dell'intesa del 30 Ottobre 2007, che devono essere sottoposte a visite mediche ed esami tossicologici sono, oltre a specifiche categorie di lavoratori quali addetti ferrovie, marittimi, controllori di volo, ecc., anche autisti con patente C, D ed E, taxisti, conducenti di auto a noleggio, conducenti di macchine movimentazione merci e terra, conducenti di apparecchi di sollevamento (esclusi carri ponte con pulsantiere a terra).

Il provvedimento definisce le modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari, le procedure accertative di primo livello da parte del medico competente, le procedure di laboratorio per l'effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello, le procedure diagnostiche-accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti, la metodologia dell'accertamento da parte del medico competente.
Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa. In particolare, in caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore verrà giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione», gli verrà data formale comunicazione e il datore di lavoro provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.

Il provvedimento precisa inoltre che "a specifica di quanto riportato nelle premesse dell'Intesa C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto che i lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento «prima dell'assunzione in servizio», tale accertamento non e' da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio".

G.U. n. 236 8.10.08 Procedure per accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza.pdf

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