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CPI - DPR 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"

Nella Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011 che è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.


Il DPR 151/2011, che tra gli altri abroga il DPR n° 37 del 12 gennaio 1998 e il Decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, introduce sostanziali novità, ridefinendo i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco. Le attività soggette, rispetto a quanto fino ad oggi disposto con Decreto 16 febbraio 1982, vengono suddivise in tre categorie:

A (semplici),

B (mediamente complesse),

C (complesse).

Per le attività semplici è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato, con visite dei VVF (anche) a campione che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione.

Per le attività mediamente complesse è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, e verranno effettuati controlli (anche) a campione.

Per le attività complesse, infine, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni ma in questo caso i controlli avverranno a tappeto.

In allegato al decreto viene riportato il nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il rinnovo di conformità antincendio quinquennale dovrà essere inviato al Comando dei Vigili del Fuoco con una dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione che verrà definita solo da un prossimo Decreto Ministeriale.

Va sottolineato che il decreto in oggetto dispone per le attività a rischio, definite nell’Allegato I e non soggette alla disciplina del Dlgs 81/2008, l'obbligo di:

  • mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, le altre misure di sicurezza antincendio adottate
  • effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nel CPI o all'atto del rilascio della ricevuta della Scia
  • assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso si verifichi.
  • tenere e aggiornare un apposito ai fini dei controlli di competenza del Comando.


Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011