Che cos'è l' HACCP?
Il Decreto Legislativo 155/97 recepisce la ormai nota Direttiva CEE 43/93 sull'igiene degli alimenti. Questo decreto impone alle aziende l'adozione di procedure di autocontrollo, dirette a garantire l'igienicità degli alimenti sulla base del SITEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI HACCP.
Chi deve adempiere a questa normativa?
Tutte le aziende alimentari che svolgono attività di produzione, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione al consumatore.
Chi è il responsabile dell'azienda?
Il titolare, oppure un responsabile specificamente delegato.
Cosa rischia il responsabile in caso di violazione alla disposizione?
Sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 18 milioni. Inoltre, se dopo la sanzione le prescrizioni dell'autorità sanitaria non verranno rispettate, può avvenire l'arresto e un'ammenda da lire 600.000 a 60 milioni di lire.
Il responsabile cosa deve tenere a disposizione dell'autorità sanitaria?
Tutte le informazioni concernenti il tipo, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di autocontrollo.
Entro quando bisogna adeguarsi a queste disposizioni?
L'entrata in vigore del D.L.n. 155/97 risale al 30 Giugno 1998, ma successive proroghe ( D.L.n.l 148 del 24/05/99) hanno fissato al 31 marzo 2000 il termine ultimo per l'applicazione delle sanzioni a chi, nel frattempo non si sia adeguato ai dettami del decreto.
vedi anche: Alimenti - Autocontrollo con sistema HACCP
D.Lgs 155/97 (testo aggiornato con la Legge 21 dicembre 1999, n. 526)
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 96/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme
della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme
generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività; la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;
d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
3. Autocontrollo.
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti princìpi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori.
3-bis. Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari.
1. Ove, nell'àmbito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.
4. Manuali di corretta prassi igienica.
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai
rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in
consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi generali di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
5. Controlli.
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto
del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui
esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore,
nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la
frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 123.
6. Educazione sanitaria in materia alimentare.
1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità
sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di
corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni
ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica,
nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.
7. Modifiche di talune disposizioni preesistenti.
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione"
sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e,
dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali
sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le
parole: "di zinco".
8. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o
non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione
degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate
e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel
presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di
cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad
adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato,
comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal
commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la
sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire
sessanta milioni.
9. Norme transitorie e finali.
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi
dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti
alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari
svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul
posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il
confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità
sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
Allegato
Introduzione
primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,
distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
- il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli
contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
- il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a garantire
la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Capitolo I
Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III).
1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti
alimentari devono:
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione
di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa
indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le
operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del
personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e
l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per
lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema
di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un
sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari
devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di
aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere tali da
permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un
buon sistema di aereazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da
evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.
Capitolo II
Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o
trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).
1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a
mensa):
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario
da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a
meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali
possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare
un sufficiente scorrimento;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario
da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e
una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari
non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati
appropriatamente;
c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da
evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo
spargimento di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di
sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di
reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni
di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si
richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere
mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine, si
richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli
strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili
da pulire e avere una adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio
degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di
un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti puliti.
Capitolo III
Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita
autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente
a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.
1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti
puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale
(compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti
a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se
necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli
operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo
scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli
strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in
condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare
adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo IV
Trasporto
1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti
nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione
e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e
disinfezione.
2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono
essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne
contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o
contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una
menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro
utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti
alimentari".
3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di
differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i
vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di
differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro
per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere
minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter
mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo
che la temperatura possa essere controllata.
Capitolo IV-A
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a
lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in
serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti
di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere
un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui
all'appendice 1;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla
lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o
carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti
a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale
scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle
seguenti condizioni:
a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo
equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati
al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata
documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito
all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il
comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che
il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un
carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la
documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.
Capitolo V
Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono
essere mantenuti puliti e:
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in
materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre
assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.
Capitolo VI
Residui alimentari
1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree di trattamento degli
alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli
operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono
adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone
condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di
altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute facilmente
pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti
alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.
Capitolo VII
Rifornimento idrico
1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.P.R. 24 maggio
1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario,
per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui al
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e deve essere impiegato, ogni qualvolta necessario, in modo tale
da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e
conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che
presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio
e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente
individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.
Capitolo VIII
Igiene personale
1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno
standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia
trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle,
piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli
alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli
alimenti con microrganismi patogeni.
Capitolo IX
Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si
può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o tossici,
decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure
preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente
conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti
da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o
contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In
particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio
di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli
agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare
microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non
provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso
derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di
praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura,
compresa la somministrazione, degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il
più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione
se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.
6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere
adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
Capitolo X
Formazione
I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano
ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di
attività.
( … ).
- Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti
amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella
L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le
autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
- Vedi, anche, per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque,
l'art. 1, D.L. 24 maggio 1999, n. 148, nel testo integrato dalla legge di conversione.
- Per i requisiti dei negozi mobili vedi l'art. 4, O.M. 2 marzo 2000.
- In deroga a quanto disposto dal presente capoverso, vedi l'art. 1, D.M. 9 marzo 1999, n. 114.
vedi anche: Alimenti - Autocontrollo con sistema HACCP
SIRIA s.r.l.



