Sul sito internet dell'ISPESL è ora disponibile una Banca Dati Vibrazioni valida ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (art. 4, comma 1; Allegato I).
Poiché l'argomento è sostanzialmente nuovo, l'ISPESL vincola l'utente alla consultazione del documento "Guida all'utilizzo della Banca Dati Vibrazioni" e all'accettazione dei contenuti prima di poter procedere alla consultazione.
Sono trattate sia l'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) che del corpo intero (WBV), in modo da consentire una corretta valutazione dei rischi, dove possibile, anche senza misure specifiche.
Tra gli obiettivi della Banca Dati Vibrazioni anche:
a) attuare interventi immediati a tutela dei lavoratori,
b) consentire ai datori di lavoro e ai consulenti di scegliere macchinari tali da minimizzare il rischio vibrazioni, in fase di acquisto ed aggiornamento del parco macchine.
In riferimento a questo argomento vedi anche:
Valutazione dei rischi derivanti da Vibrazioni meccaniche
Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni
SOMMARIO
1. Scopo della Banca Dati Vibrazioni
2. Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005
2.1 Ambito d’applicazione
2.2 Obblighi prescritti dal Decreto
2.2.1 La riduzione del rischio
2.2.2 Identificazione e valutazione dei rischi
3. Metodiche di valutazione dei rischi: principi generali
3.1 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
3.2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero
4. Valutazione senza misurazioni: la Banca Dati Vibrazioni
4.1Generalità
4.2 Linee guida per un corretto utilizzo della Banca Dati
4.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
4.2.2 Valori rilevati in campo
5. Cosa fare a seguito della valutazione
1. SCOPO DELLA BANCA DATI VIBRAZIONI
Il D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94.
L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 187/05, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/05.
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.
2. DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005
2.1 Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione definito dal D.Lgs. 187/05 è individuato dalle seguenti definizioni date all'articolo 2:
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 2 comma 1, punto a).
Tenuto conto di tale definizione, in Tabella 1 si fornisce, a titolo indicativo, un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio per il lavoratore.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide " (art. 2 comma 1, punto b)
Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro, prescritti dal D.Lgs. 626/94.
In Tabella 2 si riportano, a titolo indicativo, macchinari o lavorazioni che abitualmente espongono i lavoratori a vibrazioni tali da rientrare nell'ambito di applicazione individuato dalla normativa .
| Tipologia di utensile | Principali lavorazioni |
| Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori | Edilizia - lapidei, metalmeccanica |
| Martelli Perforatori | Edilizia - lavorazioni lapidei |
| Martelli Demolitori e Picconatori | Edilizia - estrazione lapidei |
| Trapani a percussione | Metalmeccanica |
| Avvitatori ad impulso | Metalmeccanica, Autocarrozzerie |
| Martelli Sabbiatori | Fonderie - metalmeccanica |
| Cesoie e Roditrici per metalli | Metalmeccanica |
| Levigatrici orbitali e roto-orbitali | Metalmeccanica - Lapidei - Legno |
| Seghe circolari e seghetti alternativi | Metalmeccanica - Lapidei - Legno |
| Smerigliatrici Angolari e Assiali | Metalmeccanica - Lapidei - Legno |
| Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri | Metalmeccanica - Lapidei - Legno |
| Motoseghe | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Decespugliatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Tagliaerba | Manutenzione aree verdi |
| Motocoltivatori | Lavorazioni agricolo-forestali |
| Chiodatrici | Palletts, legno |
| Compattatori vibro-cemento | Produzione vibrati in cemento |
| Iniettori elettrici e pneumatici | Produzione vibrati in cemento |
| Limatrici rotative ad asse flessibile | Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche |
| Manubri di motociclette | Trasporti etc. |
| Cubettatrici | Lavorazioni lapidei (porfido) |
| Ribattitrici |
Calzaturifici |
| Trapani da dentista |
Odontoiatria |
Tabella 2 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero
| Macchinario |
Principali settori di impiego |
| Ruspe, pale meccaniche, escavatori |
Edilizia, lapidei, agricoltura |
| Perforatori |
Lapidei, cantieristica |
| Trattori, Mietitrebbiatrici |
Agricoltura |
| Carrelli elevatori |
Cantieristica, movimentazione industriale |
| Trattori a ralla |
Cantieristica, movimentazione industriale |
| Camion, autobus |
Trasporti, servizi spedizioni etc. |
| Motoscafi, gommoni, imbarcazioni |
Trasporti, marittimo |
| Trasporti su rotaia |
Trasporti, movimentazione industriale |
| Elicotteri |
Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc. |
| Motociclette, ciclomotori |
Pubblica sicurezza, servizi postali, etc. |
| Autogru, gru |
Cantieristica, movimentazione industriale |
| Piattaforme vibranti |
Vibrati in cemento, varie industriali |
| Autoambulanze |
Sanità |
2.2 Obblighi prescritti dal Decreto
2.2.1 La riduzione del rischio
In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 187/05 prescrive all'articolo 5 ("Misure di prevenzione e protezione") che “il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor limite di esposizione”. Tale principio si applica sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa: in questo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere l'esposizione, individuate ai successivi punti 2-3 dello stesso articolo 5.
2.2.2 Identificazione e valutazione dei rischi
L'articolo 4 (“Valutazione dei rischi”)del D.Lgs. 187/05 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela adottate in base all'articolo 5 del Decreto. E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi.
a) Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal Decreto all'articolo 3, riportati di seguito in Tabella 3;
| Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | |
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 |
Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2 |
| Vibrazioni trasmesse al corpo intero | |
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 |
Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,15 m/s2 |
b) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;
c) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
d) le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;
e) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
f) condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.
Particolare attenzione va posta in sede di valutazione del rischio sul fatto che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio, oltre ad essere un obbligo specifico conseguente la valutazione dei rischi, qualora si riscontri il superamento dei livelli d'azione, rappresenti altresì parte integrante del processo di individuazione e valutazione dei rischi prescritto dalla normativa.
3. METODICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRINCIPI GENERALI
3.1 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.
A(8) = A(w)sum (Te/8)1/2 | |
| Te | : Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) |
| A(w)sum | : (a2 wx + a2 wy + a2 wz)1/2 |
| awx a wy ; a wz | : Valori r.m.s dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 5349-1: 2001) |
Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da differenti tipologie di utensili e/o condizioni operative
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:
]1/2 (m/s2)
dove:
A8i: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima
A8i = A(wsumi) 
Tei:Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)
A(wsumi): A(wsum) associata all’operazione i-esima
3.2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:
1.4 X a wx ,1.4 X awy, awz
secondo la formula di seguito riportata:
Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
A(wmax) : Valore massimo tra 1.4 X a wx; 1.4 X awy; awz (per una persona seduta)
awx; a wy ; a wz: Valori r.m.s dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 2631-1: 1997)
Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da differenti tipologie di macchine e/o condizioni operative
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:
]1/2 (m/s2)
A8i: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima
A8i= A(wmaxi)
Tei:Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)
A(wmaxi):A(wmax) associata all’operazione i-esima
4. VALUTAZIONE SENZA MISURAZIONI: LA BANCA DATI VIBRAZIONI
4.1 Generalità
L’obiettivo della Banca Dati Vibrazioni qui presentata è il seguente:
a) garantire un’agevole reperibilità dei valori di esposizione a vibrazioni prodotte dai macchinari comunemente utilizzati in ambito industriale, al fine di favorire il più possibile l’attuazione immediata di interventi di riduzione del rischio alla fonte, già in sede di valutazione del rischio, senza dover necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta complesse;
b) consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di individuare i macchinari che riducano al minimo il rischio vibrazioni, in fase di acquisto ed aggiornamento del parco macchine.
La Banca Dati Nazionale Vibrazioni è stata sviluppata alla luce dell’esperienza maturata dall’ ISPESL e dalla Azienda USL 7 di Siena che hanno contribuito – in qualità di partner italiani - allo sviluppo della prima banca dati europea, nell’ambito del progetto europeo VINET (Vibration Injury Network: 1997-2001).
La banca dati europea è consultabile in Internet in inglese all’indirizzo http://umetech.niwl.se/Vibration/.
La Banca Dati Nazionale Vibrazioni BDV è stata sviluppata in maniera da rispondere ai seguenti criteri:
- facilità di accesso e consultazione;
- controllo di qualità dei dati immessi;
- rilevazione dei dati in campo secondo specifici protocolli di misura e requisiti di qualità ;
- agevole aggiornamento periodico della banca dati.
In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, la Banca Dati Vibrazioni sarà aggiornata ogni qual volta interverranno novità dal punto di vista tecnico (aggiunta di nuovi dati, aggiornamento di norme tecniche,...) che normativo, dandone apposito avviso sul sito internet dell’Istituto.
La banca dati è consultabile separatamente per vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (HAV) ed al corpo intero (WBV). Per ciascun macchinario è riportata una scheda tecnica contenente le caratteristiche costruttive essenziali del macchinario, quali: marca, modello, tipo di alimentazione, potenza, peso, etc.; una foto dello stesso; due tipologie di dati di esposizione a vibrazioni: dati dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine (se disponibili) e dati misurati in campo (qualora disponibili), in accordo con specifici protocolli di misura che garantiscano il controllo dell’incertezza dei risultati. In tal caso sono altresì specificate le condizioni di misura in campo ed il referente delle misurazioni.
Al momento gli unici centri autorizzati all’inserimento ed alla verifica dei dati immessi sono il Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento Igiene del Lavoro dell’ISPESL e il Laboratorio Agenti Fisici della Az. USL 7 di Siena.
4.2 Banca Dati Vibrazioni : linee guida per un corretto utilizzo
Come abbiamo visto, la banca dati fornisce due tipologie di dati:
- i valori di emissione dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine;
- i valori di vibrazione misurati in campo secondo specifici standard internazionali di misura.
4.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, impone ai costruttori di macchine portatili tenute o condotte a mano di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l’uso, “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s2”. Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo”. Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero i costruttori hanno l'obbligo di dichiarare "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi i 0.5 m/s2. Se l’accelerazione non supera i 0.5 m/s2 occorre segnalarlo". Ciò significa che tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che siano in grado di produrre esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla Direttiva Vibrazioni, devono essere corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi. Generalmente le certificazioni sono effettuate per ciascun macchinario in condizioni di impiego standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard ISO-CEN.
Essendo i dati di emissione dichiarati dal produttore in accordo con tali standard, che prevedono misure in condizioni operative non necessariamente corrispondenti a quelle di reale impiego di ciascun macchinario, è legittimo porsi l’interrogativo se, e in che misura, essi siano utilizzabili nella valutazione e prevenzione del rischio vibrazioni.
Sulla base degli studi finora svolti sulla attendibilità dei dati di emissione forniti dal costruttore ai fini della prevenzione del rischio vibrazioni, è possibile fornire le indicazioni di massima riportate alle Tabelle 4, 5 e 6.
In esse si riportano i coefficienti moltiplicativi ottenuti in una serie di condizioni sperimentali da utilizzare per poter ottenere una stima dei valori A(8) riscontrabili in campo a partire dai dati di certificazione.
Si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle 4-5-6 solo qualora le condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione.
Quando non usare i dati forniti dal costruttore
Allo stato attuale delle conoscenze numerose smerigliatrici ed utensili di tipo rotativo per cui il produttore dichiara – ai sensi della Direttiva Macchine – un livello di vibrazione inferiore a 2.5 m/s2 possono fornire in campo valori superiori a 2.5 m/s2.
Pertanto in numerose situazioni operative si otterrebbe una sottostima del rischio nel limitarsi a considerare il dato fornito dal costruttore, senza effettuare una misura delle vibrazioni emesse dall’utensile nelle effettive condizioni di impiego.
Inoltre, non potranno essere utilizzati i dati forniti dal costruttore e le metodiche semplificate di stima del rischio descritte nel presente paragrafo se:
- il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;
- il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
- il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6;
- il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca – modello).
In tutti questi casi l’impiego della metodica semplificata basata sui dati forniti dal costruttore può portare ad una sottostima del rischio.
| Macchina |
Normativa di riferimento |
Condizioni di lavoro durante il test |
Reali condizioni di uso |
Fattore di correzione |
Note |
| Motosega a catena |
EN ISO 22867 |
minimo giri a vuoto, massimo giri a vuoto, taglio |
manutenzione forestale, sezionatura, sramatura, abbattimento |
1 |
valori riscontati in campo tipicamente uguali a valori certificati |
| Decespugliatori a filo |
EN ISO 22867 |
minimo giri a vuoto, massimo giri a vuoto |
taglio erba |
1 |
valori riscontati in campo tipicamente uguali a valori certificati |
| Decespugliatori a lama |
EN ISO 22867 |
minimo giri a vuoto, massimo giri a vuoto |
taglio erba, taglio siepi, taglio arbusti |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato (il valore a vuoto massimo giri è rappresentativa della vibrazione con carico massimo) |
| Tagliasiepi |
EN 774:1996/A3 |
minimo giri a vuoto, massimo giri a vuoto |
Taglio siepi e arbusti |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato (il valore a vuoto massimo giri è rappresentativa della vibrazione con carico massimo) |
| Soffiatori |
in preparazione |
minimo giri e massimo giri |
Pulizia mediante intenso getto d'aria |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato |
| Aspirapolveri |
vedi soffiatori |
minimo giri e massimo giri |
Pulizia mediante intenso getto d'aria |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato |
| Atomizzatori |
in preparazione |
minimo giri e massimo giri |
Spruzzo di fluidi |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato |
| Altre a combustione interna |
in preparazione |
minimo giri e massimo giri |
varie |
1 |
valore riscontati in campo tipicamente uguali a valore certificato |
Tabella 5 – Macchine elettriche. Coefficienti moltiplicativi (fattore di correzione) per calcolare l’esposizione stimata in campo a partire dai dati di certificazione
| Macchina |
Normativa di riferimento |
Condizioni di lavoro durante il test |
Reali condizioni di uso |
Fattore di correzione |
Note |
| Martelli perforatori |
EN50144-2-6 |
Perforazione di cemento |
Tutte |
2 |
Solo trapano senza percussione valore inferiore |
| Demolitori |
EN50144-2-6 |
Assorbitore a sfere di acciaio |
Perforazione cemento e/o muratura |
1,5 |
Il fattore di correzione è valido unicamente se il macchinario è impiegato conformemente a quanto prescritto dal costruttore |
| Trapani tutti eccetto percussione |
EN50144-2-1 |
Misure a vuoto alla velocità massima |
Tutte le operazioni di trapanatura e avvitatura (no percussione) |
1 |
Tutte ad eccezione impatto |
| Trapani a percussione |
EN50144-2-1 |
Foratura di cemento con agglomerati |
Tutte le operazioni di trapanatura e avvitatura (no percussione) |
1,5 |
Solo percussione |
| Levigatrici (tutte) |
EN50144-2-4 |
Smerigliatura di lastra di alluminio |
Tutte le operazioni di smerigliatura (non lucidatura) |
1,5 |
con lucidatura valore inferiore |
| Smerigliatrici (tutte) |
EN50144-2-3 |
Disco sbilanciato a vuoto |
Tutte le operazioni di smerigliatura (non lucidatura) |
1,5 |
con lucidatura valore inferiore |
| Seghetto alternativo |
EN50144-2-10 |
Taglio di multistrato |
Taglio di diversi materiali |
1,5 |
Il fattore di correzione è valido unicamente se il macchinario è impiegato conformemente a quanto prescritto dal costruttore |
| Seghe circolari |
EN50144-2-11 |
Taglio di multistrato |
Taglio di diversi materiali |
2,0 |
Il fattore di correzione è valido unicamente se il macchinario è impiegato conformemente a quanto prescritto dal costruttore |
| Avvitatori |
EN50144-2-2 |
Velocità massima a vuoto |
Avvitatura su vari materiali |
1,5 |
Il fattore di correzione è valido unicamente se il macchinario è impiegato conformemente a quanto prescritto dal costruttore |
| Motosega a catena |
EN 50144-2-13 |
Taglio legno |
Lavori di cantieristica e carpenteria |
1 |
valori riscontati in campo tipicamente uguali a valori certificati |
Tabella 6 – Macchine pneumatiche. Coefficienti moltiplicativi (fattore di correzione) per calcolare l’esposizione stimata in campo a partire dai dati di certificazione
| Macchina |
Normativa di riferimento |
Condizioni di lavoro durante il test |
Reali condizioni di uso |
Fattore di correzione |
Note |
| Martelli e scalpelli a percussione |
EN28662-2 :1992 |
Assorbitore a sfere di acciaio |
Tutte |
1,5 - 2,0 |
1,5 per uso come rivettatore e scrostatore; 2,0 per tutti gli altri usi |
| Martelli perforatori per lapidei e martelli rotativi |
EN28662-3 :1994 |
Foratura di cemento |
Perforazione lapidei e cemento |
2,0 |
|
| Smerigliatrici (tutte) |
EN28662-4 :1995 |
Disco sbilanciato a vuoto |
Tutte le operazioni di smerigliatura (non lucidatura) |
1,5 |
non applicabile per utensili di taglio e spazzole acciaio |
| Smerigliatrici (tutte) |
EN28662-4 :1995 |
Disco sbilanciato a vuoto |
taglio |
2,0 |
applicabile per spazzole acciaio |
| Demolitori stradali e picconatori per roccia edilizia ecc. |
EN28662-5 :1994 |
Assorbitore a sfere di acciaio |
demolizione cemento e asfalto |
2,0 |
1,5 demolizione asfalto (nel caso di dispositivi antivibrazioni l'esposizione dipende sensibilmente dalla forza di spinta. Il fattore di correzione è valido unicamente se il macchinario è impiegato conformemente a quanto prescritto dal costruttore) |
| Trapani a percussione |
EN28662-6 :1995 |
foratura a percussione in condizioni standardizzate |
foratura a percussione |
1,5 |
|
| Cacciaviti a pistola e diritti avvitatori |
EN28662-7 :1997 |
Prova su supporto di test |
Tutte |
1,5 |
nessuna |
| Levigatrici orbitali e rotorbitali |
EN28662-8 :1997 |
Levigatura su superficie di acciaio standard con carta abrasiva |
Tutte |
1,5 |
applicabile solo per buone condizioni manutentive |
| Compattatore costipatore (pestelli) |
EN28662-9 :1996 |
Percussione su superficie standard |
Tutte |
1,5 |
nessuna |
| Cesoie e roditrici |
EN28662-10 :1998 |
Taglio di fogli di metallo |
Tutte |
1,5 |
nessuna |
| Chiodatrici |
CEN ISO/TS 8662-11:2004 |
n.d. |
|||
| Seghe |
EN28662-12 :1997 |
n.d. |
|||
| Smerigliatrici angolari e fresatrici per stampi diritte (assiali) |
EN28662-13 :1997 |
Disco sbilanciato a vuoto |
Tutte |
1,5 |
nessuna |
| Scrostatori ad aghi - utensili per la lavorazione della pietra |
EN28662-14 :1996 |
Assorbitore a sfere di acciaio |
Pulitura saldatura - Lavorazione pietra |
2,0 |
nessuna |
| Esempio: uso valori dichiarati per stima del rischio Un molatore usa una smerigliatrice marca xxxx modello yyy per 2.5 ore al giorno Valore dichiarato dal costruttore (da libretto istruzioni o Banca Dati): aw = 5.2 m/s2 Valore awsum da usare nella stima di A(8): aw = 5. 2 x 1.5 =7.8 m/s2 A(8) = = 4.4 m/s2 |
4.2.2 Valori rilevati in campo
La BDV contiene per differenti macchinari i valori di esposizione a vibrazioni rilevati in campo in differenti condizioni di impiego.
Ad ogni misura in campo è associata una diversa scheda. Per ciascun macchinario è possibile ottenere un quadro riepilogativo contenente i risultati delle misure relative ai valori massimi, medi e minimi ottenuti in campo.
Qualora per lo specifico macchinario selezionato siano presenti nella banca dati più misure di accelerazione (es. motosega marca X modello Y misurata in diversi campi prova o condizioni operative) il valore di A(8) che compare nell’elenco dei mezzi e utensili è calcolato per i valori (aw) più elevati ottenuti per lo specifico macchinario, considerando nel calcolo del valore massimo, i valori misurati nelle reali condizioni di impiego (ove disponibili). Nell’uso dei valori misurati in campo bisogna sempre considerare la condizione operativa di impiego rispondente al reale utilizzo del macchinario.
Qualora siano disponibili più misure in campo per lo stesso macchinario, il calcolo di A(8) nella sezione “misure sul campo (riepilogo)” è basato sul seguente valore:
Ciò garantisce che nel 95% dei casi il valore A(8) misurato nelle reali condizioni operative è inferiore al valore così stimato.
Ai fini della valutazione del rischio – laddove siano presenti più di una posizione di misura (es. impugnatura anteriore e posteriore) - andrà usato il valore maggiore.
Quando non usare i dati rilevati in campo
I dati rilevati in campo sono molto influenzati dalle effettive condizioni operative di impiego. Pertanto è sconsigliato utilizzare i dati riportati nella Banca Dati Vibrazioni qualora:
- il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella scheda descrittiva delle condizioni di misura della Banca Dati;
- il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
- il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca – modello);
- nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati incidono fortemente sui livelli di esposizione prodotti da macchinari, anche se dello stesso tipo.
In tutti i casi in cui l’impiego Banca Dati Vibrazioni può portare ad una sottostima del rischio sarà necessario ricorrere a misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.
5. COSA FARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE
L'articolo 5 del D.Lgs. 187/05 "Misure di prevenzione e protezione" vieta al comma 1 il superamento dei valori limite di esposizione, pari rispettivamente a: per il mano braccio: A(8) = 5 m/s2 ; per il corpo intero A(8) = 1,15 m/s2).
Lo stesso articolo, al comma 3, prescrive al datore di lavoro l'adozione, in caso di superamento dei valori limite, di "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione" .
Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio, nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. In molti casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dal Decreto. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare la Banca Dati Vibrazioni al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.
A tal riguardo è importante tenere presente che, anche se in taluni casi i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine non consentono una stima attendibile dei valori effettivamente riscontrabili in campo, ciononostante essi consentono comunque di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni. E’ verosimile ritenere che il continuo aggiornamento cui sono sottoposti gli standard internazionali consentirà in futuro di poter disporre di dati di certificazione maggiormente rispondenti alle vibrazioni emesse nelle reali condizioni di impiego dei macchinari.
Il D.Lgs. 187 prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s2 ; corpo intero:0,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:
a) altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
i) la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità .
Tra i dispositivi accessori citati al punto c) rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della norma EN ISO 10819 (1996). Pur non presentando generalmente livelli di protezione elevati, come riportato di seguito in Tabella 7, i guanti anti-vibrazioni sono comunque utili ai fini di evitare l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Va inoltre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte, il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni.
| Tipologia di utensile | Attenuazione attesa delle vibrazioni (%) |
| Utensili di tipo percussorio |
< 10% |
| Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori |
< 10% |
| Martelli Perforatori |
< 10% |
| Martelli Demolitori e Picconatori |
< 10% |
| Trapani a percussione |
< 10% |
| Avvitatori ad impulso |
< 10% |
| Martelli Sabbiatori |
< 10% |
| Cesoie e Roditrici per metalli |
< 10% |
| Martelli piccoli scrostatori |
< 10% |
| Utensili di tipo rotativo |
|
| Levigatrici orbitali e roto-orbitali |
40% - 60% |
| Seghe circolari e seghetti alternativi |
10% - 20% |
| Smerigliatrici angolari e assiali |
40% - 60% |
| Motoseghe |
10% - 20% |
| Decespugliatori |
10% - 20% |
L'articolo 6 del D.Lgs. 187/05 prevede inoltre specifici obblighi di informazione e formazione per i lavoratori esposti a rischio vibrazioni e per i loro rappresentanti, in relazione a:
- misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio vibrazioni;
- livelli d'azione e valori limite;
- risultati delle valutazioni;
- potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature utilizzate;
- metodi per l'individuazione e segnalazione di sintomi e lesioni;
- circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;
- procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni;
- programma di sorveglianza sanitaria .
Riferimenti :
Valutazione dei rischi derivanti da Vibrazioni meccaniche
SIRIA s.r.l.



= 4.4 m/s2