Le Camere di Commercio hanno iniziato a consegnare, solo in questi giorni, i dispositivi USB per l’accesso a SISTRI, essendosi verificati degli inconvenienti tecnici che hanno ritardato il programma previsto dal Ministero.
7/7/2010
| Con riferimento alla notizia di istituzione del SISTRI (Sistema tracciabilità rifiuti) si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il decreto contenente tra l’altro gli importi dei diritti di segreteria per il ritiro dei dispositivi USB per le imprese che si sono iscritte al SISTRI. |
APPROFONDIMENTI |
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SISTRI: diritti di segreteria per il ritiro dei dispositivi USB I diritti di segreteria vanno versati, prima del ritiro del dispositivo USB, con bollettino postale, o in contanti allo sportello oppure tramite il servizio Telemaco (modalità riservata ai soli abbonati al servizio) alla Camera di Commercio territorialmente competente (cioè quella dove ha sede l’unità locale che necessita del dispositivo USB) e ammontano a: |
12/7/2010
| SISTRI: proroga della decorrenza dell’operatività. Pubblicato il decreto ministeriale |
| L’avvio di operatività del SISTRI, che era fissato al 13 luglio per un primo gruppo di operatori ed al 12 agosto per gli altri, è stato posticipato al 1 ottobre 2010, con termine di decorrenza uguale per tutti. Contemporaneamente è stato fissato al 12 settembre 2010 il termine entro il quale le Camere di Commercio devono concludere le operazioni di consegna dei dispositivi USB, necessari alle imprese per operare con SISTRI.
Quanto sopra è stato stabilito con decreto ministeriale 9 luglio 2010. Con lo stesso decreto sono stati anche ridotti i contributi di iscrizione dovuti dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi per unità locali fino a 10 addetti. |
APPROFONDIMENTI |
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| Le principali modifiche ed integrazioni concernono: - la proroga e l’unificazione della data di avvio del sistema (3): le date previste del 13 luglio e del 12 agosto sono state unificate e posticipate al 1 ottobre 2010; contestualmente è stato fissato al 12 settembre il termine per la conclusione della consegna dei dispositivi USB da parte delle CCIAA e dell’Albo gestori ambientali alle imprese che si sono iscritte a SISTRI; - la riduzione dei contributi annuali di iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi in unità locali fino a 10 addetti (4): il contributo dovuto è ora di € 50,00/anno per unità locali fino a 5 addetti ove si producano rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 200 kg/anno; per le unità locali fino a 10 addetti che producono rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 400 kg/anno, il contributo è invece di € 60,00/anno; i versamenti di importo superiore già effettuati potranno essere conguagliati l’anno successivo; - la ridefinizione di “dipendente” anche con riferimento al modulo di iscrizione (5): di fatto si computano come “dipendenti”, con riferimento all’unità locale, tutti gli addetti operativi in quella unità locale, compresi i lavoratori autonomi, ossia tutte “persone occupate”; - l’obbligo di conservazione dei dispositivi USB presso le specifiche sedi in cui sono utilizzati ai fini di controllo da parte delle autorità preposte (6). Ulteriori modifiche riguardano: - alcune modalità di gestione operativa della scheda “Area movimentazione”, relative all’esportazione di rifiuti, al caso di non accettazione a destino del rifiuto ed alla microraccolta, e del caso di non copertura della rete informatica (7); - le modalità e i casi di compilazione di SISTRI da parte delle associazioni di categoria su delega dei piccoli produttori (8); - la riapertura delle iscrizioni per le autofficine che intendano qualificarsi come installatori di “black box”, con previsione dei relativi corsi di formazione, e l’estensione dell’installazione del sistema di videosorveglianza anche agli impianti di coincenerimento (9). Rifiuti prodotti in siti che non costituiscono unità locale del produttore (cantieri temporanei, bonifiche, impianti mobili di recupero e smaltimento) Il decreto ministeriale (1) non contiene alcuna modifica o chiarimento con riferimento ai noti problemi di iscrizione nel caso in cui i rifiuti siano prodotti in siti che non costituiscono unità locale del produttore dei rifiuti stessi. Restano pertanto operative le indicazioni già date dal Ministero sul sito www.sistri.it, ovvero direttamente discendenti dal testo normativo. In sintesi resta, in particolare, che è necessario richiedere almeno un dispositivo USB: - per ogni cantiere che abbia durata superiore a 6 mesi e che produca rifiuti per i quali è previsto l’utilizzo di SISTRI (tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi derivanti dal lavorazioni industriali ed artigianali), restando la possibilità di effettuare le registrazioni dalla sede legale o da altra unità locale solo per i cantieri che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso a SISTRI e che comunque abbiano durata inferiore a 6 mesi; - per ogni impianto mobile di recupero e smaltimento (e, secondo le indicazioni addirittura da rinnovarsi per ogni singola campagna); - per ogni intervento di bonifica. Quanto sopra anche tenuto conto della nuova disposizione che prescrive la conservazione dei dispositivi USB presso l’unità locale o la sede dell’impresa per la quale sono stati rilasciati detti dispositivi, nonché delle indicazioni date alle singole imprese in caso di non corrispondenza tra le “unità locali” considerate dal SISTRI e quelle per le quali vige l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (schema di autocertificazione scaricabile dal sito www.sistri.it. Note 3) Articolo 1: “Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI”. 4) Articolo 6: “Contributi”
5) Articolo 8: “Moduli di iscrizione” e articolo 9: “Definizioni”: va indicato come numero dei dipendenti “il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”. 6) Articolo 3: “Modifiche all’art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009”. 7) Articolo 4: “Modifiche all’art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009” e articolo 5 “Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla rete”. 8) Articolo 7: “Modifiche all’art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009”. 9) Articolo 1: “Operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI” e articolo 2 “Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti”. |
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