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A seguito di numerose vostre richieste di chiarimento, con la presente si comunicano gli obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari per la sicurezza sul lavoro.
 
Leggendo l’art 21 del d.lgs 81/2008 (sotto riportato) i lavoratori di cui in oggetto non hanno l’obbligo di effettuare le visite mediche di idoneità sanitaria e nemmeno i corsi di formazione (infatti si parla di “facoltà di…”) ma solo di quanto previsto al comma 1 lettere a), b), c):
 

 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
 
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 

 
MA, se i lavoratori a autonomi, (e parimenti i lavoratori delle imprese familiari), devono effettuare lavori in un cantiere è necessario ottemperare a quanto richiesto dal comma 2 dell’ALLEGATO XVII del d.lgs 81/2008 (sotto riportato) e pertanto devono presentare copia dell’attestato del CORSO di I SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI (oltre ad eventuali corsi per l’utilizzo di attrezzature che prevedano una formazione specifica) e la VISITA MEDICA DI IDONEITA’ SANITARIA:
 

 
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva
 

 
Vi segnaliamo che alcune imprese committenti e alcuni coordinatori in fase di esecuzione hanno già allontanato dal cantiere lavoratori autonomi e imprese familiari che non hanno presentato quanto indicato nell’allegato XVII.
 
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