Il seguente adempimento dovrebbe essere differito al 16 maggio 2009:
Dal 15 maggio 2008 l'art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico delle norme in materia di tutela e sicurezza sul lavoro) ha introdotto l'obbligo per le aziendedi comunicare all'Inail e all'Ipsema, a fini statistici, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
D'altra parte, il nuovo obbligo si sovrappone all'analogo e preesistente obbligo di registrazione degli stessi eventi nel registro infortuni; obbligo, quest'ultimo, di cui si prevede la cessazione (al pari di quello di tenuta del registro) dallo scadere dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale (SINP) (art. 8, comma 4).
Il farraginoso combinato disposto delle disposizioni appena richiamate rischia, se non plausibilmente interpretato, di creare incertezza nelle imprese e di esporle a gravosi, oltrechè impropri, addebiti sanzionatori.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro, dell'Inail e dell'Ipsema, le aziende interessate, a partire dal 15 maggio 2008 potranno valutare, a fini cautelativi, l'opportunità di segnalare alle Sedi competenti dell'Inail e dell'Ipsema i medesimi eventi da iscrivere nel registro infortuni, utilizzando a questo scopo le modalità ritenute più agevoli.
L'adempimento, pur essendo sanzionato pesantemente dall'art. 55, comma 1, lett. i ed l, del provvedimento (sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per infortuni superiori ad un giorno ovvero sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro per infortuni superiori ai tre giorni), non é corredato da previsioni regolatorie che ne consentano una agevole attuazione (in particolare, non viene stabilito un termine entro il quale ottemperare alla comunicazione).